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Regolamento per l'accesso all'archivio e la consultazione del
materiale
Art. 1
Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerca per uso di studio,
previa compilazione della domanda di consultazione, nella quale devono
essere chiaramente indicate le proprie generalità, l’oggetto e il fine
della ricerca.
È facoltà dei responsabili della sala di studio di sospendere la
consultazione dei documenti salvo accordarla nuovamente quando fosse
cessato il motivo della sospensione. Con la presentazione della domanda
gli studiosi si impegnano ad osservare il presente regolamento e la
legislazione vigente in materia.
Art. 2
Tutti i documenti dell’Archivio Storico sono liberamente consultabili,
ad eccezione di quelli di carattere riservato o contenenti dati
sensibili, ai sensi della vigente legislazione in materia. Il
responsabile dell’Archivio si riserva la possibilità di non consentire
la consultazione di documentazione che si presenti in cattivo stato di
conservazione.
Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere all'archivio con eguali
diritti e doveri.
Nell'accedere alle fonti, gli utenti, quando trattino i dati di
carattere personale, adottano le modalità più opportune per favorire il
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone interessate.
L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili
alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza
delle persone, avendo riguardo anche alle altre norme contenute
nell'art. 11 del Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici (Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali n. 8/P/2001).
Art. 3
L’Archivio dell’Istituto è aperto alla consultazione negli orari
stabiliti dalla Direzione.
Art. 4
Per i fondi inventariati, è concesso di norma allo studioso di
consultare una busta alla volta, fino ad un massimo di cinque (5) pezzi
archivistici per ciascuna seduta. In casi del tutto particolari e col
permesso dei responsabili o degli archivisti, lo studioso può ricevere
in consultazione un numero maggiore di pezzi. Per i fondi non
inventariati, se sono considerati accessibili dal responsabile
dell’Archivio, un solo fascicolo per volta.
La richiesta del materiale archivistico verrà fatta su apposite schede,
che dovranno essere completate in ogni parte, eventualmente con l’aiuto
degli addetti alla sala di studio.
Alla fine di ciascuna seduta lo studioso deve riconsegnare all’addetto
alla sala di studio il materiale archivistico insieme alla scheda di
estrazione. Il materiale che invece fosse ancora di consultazione va
accuratamente riposto nello scaffale apposito. All’addetto alla sala di
studio vanno anche richiesti gli indici, gli inventari ed altri simili
mezzi di corredo, che devono essere restituiti il prima possibile.
Art. 5
È severamente vietato agli studiosi: a) appoggiare le penne e i fogli
sopra i documenti originali e, a maggior ragione, scriverci sopra; b)
fare segni sui documenti, anche se a matita o danneggiarli in qualsiasi
modo; c) fare calchi o lucidi o riproduzioni di qualsiasi genere senza
il permesso scritto della Direzione dell’Iveser; d) alterare, per
qualsiasi ragione, l’ordine nel quale sono disposti i documenti nelle
buste: e) disturbare il silenzio della sala di studio; f) accedere ai
depositi del materiale archivistico ed alla dotazione libraria senza
autorizzazione; g) accedere agli uffici senza permesso; h) portare
materiale archivistico fuori dalla sala di studio senza la preventiva
autorizzazione del responsabile della sala di studio.
Art. 6
Gli studiosi sono tenuti a riconsegnare il materiale nelle stesse
condizioni in cui lo hanno ricevuto, segnalando direttamente al
responsabile dell’Archivio eventuali mancanze, manomissioni o disordini.
Art. 7
Si possono ottenere riproduzioni dei documenti, dietro rimborso del
costo secondo il tariffario dell’Istituto.
Coloro che effettuano riproduzioni di documenti sono tenuti a compilare
domanda sull’apposito modulo, elencando analiticamente il materiale da
riprodurre. La fotocopiatura è demandata esclusivamente al personale
dell’Istituto, che potrà rifiutarla avendo riguardo allo stato di
conservazione dei documenti.
L’esecuzione di fotografie di materiale archivistico con mezzi propri è
consentita, previo accertamento delle condizioni di conservazione del
pezzo, e fermo restando il divieto di uscita dei documenti dai locali
dell’Istituto.
L'invio di riproduzioni di documenti dell'Archivio ad enti o istituzioni
di ricerca storica è consentito, previa presentazione da parte degli
stessi di una domanda scritta. Non è consentito invece, salvo casi
eccezionali valutati singolarmente dalla Direzione, nel caso di
richieste effettuate da privati.
Art. 8
Gli studiosi che volessero pubblicare le riproduzioni fotografiche di
pezzi d’archivio sono tenuti a presentare domanda in carta libera alla
Direzione dell’istituto e a consegnare una copia della pubblicazione
all’Archivio dello stesso Istituto.
Art. 9
L’utilizzo delle immagini all’interno di pubblicazioni di qualsivoglia
natura è vincolato alla menzione esplicita della fonte.
Art. 10
Si raccomanda agli studiosi di consegnare una copia delle pubblicazioni
in cui sono stati citati documenti d’archivio per la biblioteca
dell’istituto.
Le tesi di laurea potranno essere acquisite anche attraverso la
fotoriproduzione a cura dell’istituto, garantendo agli autori in
carattere “ad uso manoscritto” dei loro lavori.
Art. 11
Il presente Regolamento dovrà essere preso in visione e fedelmente
osservato da tutti coloro che intendono usufruire del servizio di
consultazione dell’Archivio Storico dell’Istituto.
A chiunque trasgredisca le norme del presente Regolamento potrà essere
interdetta temporaneamente o definitivamente la consultazione degli atti
conservati nell’Archivio, con comunicazione dei dati anagrafici del
trasgressore al competente Soprintendente Archivistico, fatte salve le
ulteriori azioni in difesa degli interessi dell’Istituto.
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